PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutte le comunità montane, di cui al capo III del titolo II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e previste dalle leggi regionali vigenti in materia, sono soppresse a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 2.

      1. Le competenze e le risorse attribuite alle comunità montane ai sensi della legislazione nazionale e regionale sono trasferite alla provincia e ai comuni dell'area interessata a decorrere dal 1o gennaio 2008.
      2. La provincia e i comuni di cui al comma 1 succedono nei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari della comunità montana.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i criteri di riparto delle competenze e delle risorse tra i comuni e la provincia interessata, prevedendo comunque che ai comuni sia assegnata una quota di risorse e di funzioni non inferiore al 40 per cento e non superiore al 70 per cento del totale.
      4. I comuni possono stipulare tra loro intese per la promozione e lo sviluppo del territorio, previo parere obbligatorio ma non vincolante della provincia. La provincia ha il compito di stimolare, coordinare e controllare l'attività dei comuni.
      5. Il personale delle comunità montane è trasferito alla provincia e ai comuni territorialmente competenti, fatta salva la possibilità di opzioni secondo le ordinarie procedure di mobilità. I criteri per la distribuzione del personale tra la provincia e i comuni sono stabiliti dalla regione

 

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o dalla provincia autonoma nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

Art. 3.

      1. I finanziamenti e le risorse destinati alla organizzazione e allo sviluppo delle comunità montane sono devoluti alla provincia e ai comuni territorialmente competenti e sono destinati allo sviluppo socio-economico dell'area interessata.